Normativa

Di seguito trovate alcuni passi importanti dell'ordinanza che disciplina le attività balneari e, sulla destra, il testo integrale in formato PDF.
Ricordiamo inoltre che potete prendere visione dell'ordinanza in ogni stabilimento della spiaggia.

Ordinanza balneare n. 1/2010

Approvata dal responsabile del Servizio Turismo e Qualità Aree Turistiche della regione Emilia Romagna

Art. 1 Disposizioni Generali
1. La stagione balneare è compresa tra il 3 aprile e il 10 ottobre 2010. [ ... ]

Art. 2 Zone di mare riservate alla balneazione
1. Fatti salvi i divieti di cui al successivo art. 3, è riservata alla balneazione:

  • la zona di mare antistante la costa compresa tra la foce del Po di Goro e il Comune di Cattolica, per una profondità di 300 metri dalla battigia;
  • è facoltà dei comuni richiedere per casi di particolare gravità deroga ai limiti di balneazione sopra riportati [ ... ]

2. Nella zona di cui al punto 1 del presente articolo [...] è VIETATO:

  1. L'attraversamento a motore e/o a vela se non all'interno degli appositi corridoi di atterraggio(...). E' inoltre vietato l'atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari.
    Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito avendo cura di non arrecare danno o molestia ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito avendo cura di non arrecare danno o molestia ai bagnanti.
  2. L'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi regolarmente autorizzati dalla Regione.
    (...)

Art. 3 Zone di mare in cui è vietata la balneazione
1. La balneazione è VIETATA:

  1. Nei porti
  2. Nel raggio di metri 150 dalle imboccature porti regionali 
  3. All'interno dei corridoi di atterraggio delle unità da diporto-traffico, opportunamente segnalati
  4. Entro metri 100 dalle scogliere in costruzione o in corso di sistemazione
  5. Entro 50 metri dalle tubazioni e dalle condotte di prelievo/scarico di acqua di mare opportunamente segnalate [...]
  6. Nelle zone permanentemente o temporaneamente interdette con apposita Ordinanza delle Autorità comunali, opportunamente segnalate da appositi cartelli, redatti anche nella lingua inglese, francese e tedesca [...]

Art. 5 Disciplina delle aree in concessione per strutture o stabilimenti balneari
Agli effetti della presente Ordinanza:

  1. Nella dizione "stabilimento balneare" o "struttura balneare"si intendono ricomprese tutte le aree e le attrezzature confinalità turistico-ricreative;
  2. Nella dizione "concessionario" si intendono ricompresi tutti coloro i quali abbiano la responsabilità dell'organizzazione e/o della gestione delle attività di cui alla precedente lettera a).

A) Disciplina generale degli arenili
1. Gli stabilimenti sono aperti al pubblico, per la balneazione, almeno dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

Ordinanza balneare n. 1/2010

Testo completo (pdf - 328,4 KB)